L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
L’applicazione dell’imposta decorre dal 1° GENNAIO 2019;
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di BOGOGNO. Per strutture recettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extralberghiere che offrono alloggio. Rientrano nel novero di tali strutture, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere ed alberghi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.